Cos’è l’etichetta alimentare?
“Qualunque marchio commerciale o di fabbrica, segno, immagine o altra rappresentazione grafica scritto, stampato, stampigliato, marchiato, impresso in rilievo o a impronta sull’imballaggio o sul contenitore di un alimento o che accompagna tale imballaggio o contenitore.”
L’etichetta costituisce il primo approccio per il consumatore con il prodotto alimentare per cui deve dargli gli strumenti per scegliere l’alimento che più si adatta alle sue esigenze alimentari e nutrizionali in rapporto alla qualità e al prezzo.
L’etichetta di un prodotto alimentare svolge quindi una duplice funzione:
- è uno strumento di tutela importante sia per la salute sia per l’interesse economico del consumatore in quanto lo aiuta a compiere acquisti consapevoli;
- è il principale strumento informativo a disposizione del consumatore per orientare le sue scelte alimentari e, di conseguenza, la sua spesa, al fine di seguire il modello alimentare preferito e ridurre gli sprechi.
Proprio per il suo contenuto informativo l’etichetta deve garantire al consumatore:
- la chiarezza delle informazioni
- la leggibilità in termini di caratteri tipografici e di dimensioni: tutte le indicazioni devono essere stampate in modo chiaro e leggibile in carattere pari o superiore a 1,2 mm. Nelle confezioni più piccole carattere deve essere pari o superiore a 0,9 mm.
- la facilità di lettura, cioè alcune indicazioni devono essere riportate in uno spazio in cui l’occhio del consumatore riesca subito a cogliere la visione d’insieme; devono essere facilmente visibili e mai nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche.
Per esempio: nello stesso campo visivo devono essere scritte la denominazione di vendita, la quantità netta e, nel caso, il titolo alcolometrico o grado alcolico.
- l’indelebilità cioè le indicazioni apposte dovranno accompagnare il prodotto per tutta la sua vita commerciale.
Le indicazioni riportate in etichetta destinate al consumo nazionale devono essere riportate in lingua italiana. I prodotti destinati al mercato comunitario devono riportare le informazioni nella lingua del paese di commercializzazione; possono essere riportate altre lingue comunitarie ma solo in aggiunta.
Quindi se un prodotto alimentare venduto in Italia è prodotto in Germania, per esempio, deve riportare le indicazioni anche in lingua italiana, oltre che in tedesco.